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by layer22_www2
News23 Ottobre 20230 comments 0 Likes

La legge sugli Ecoreati

Ecoreati, delitti contro l’ambiente, ecomafie: tutte queste definizioni si riferiscono alle condotte lesive nei confronti del pianeta e dei suoi ecosistemi, con azioni di origine antropica – ossia di cui l’uomo è direttamente responsabile – che possono avere conseguenze catastrofiche non soltanto sui luoghi, ma anche sulle comunità che li abitano.

Nel nostro precedente articolo ci siamo concentrati ad esempio sul disastro ambientale, offrendone una definizione articolata e parlando del suo legame con disastri naturali di gravissima portata. In questo articolo, vogliamo invece parlare della legge sugli Ecoreati, in vigore dal 2015 e considerata ancora oggi – seppure con alcuni margini di miglioramento – quasi rivoluzionaria.

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La Legge n.68 del 22.05.2015: un punto di svolta nella lotta agli ecoreati

La Legge n.68 del 22.05.2015, chiamata anche informalmente Legge sugli Ecoreati, nasce per contrastare in modo più fermo ed efficace le attività illecite commesse contro l’ambiente.

Si tratta di una vera riforma dei reati ambientali, tanto da introdurre nel Codice Penale un nuovo titolo, dedicato appunto ai delitti contro l’ambiente (Libro II, Titolo VI-bis, artt. 452-bis-452-quaterdecies) e includendo al suo interno nuove fattispecie di reato considerate particolarmente severe, tra cui: l’inquinamento ambientale, il già citato disastro ambientale, il traffico e l’abbandono di materiale radioattivo, l’impedimento del controllo e l’omessa bonifica.

Ecco una descrizione sintetica di ciascuno di questi reati:

  • Inquinamento ambientale: è la compromissione o il deterioramento significativo e misurabile dello stato preesistente dei luoghi intesi come suolo, acqua, aria, sottosuolo, biodiversità ed ecosistemi. Se viene commesso in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, storico, ambientale, archeologico o architettonico, o contro specie animali o vegetali protette, il reato è considerato aggravato. La pena prevista è la reclusione da due a sei anni, unita a una multa dai 10.000 ai 100.000 euro.
  • Disastro ambientale: comporta l’alterazione irreversibile – o particolarmente onerosa da risolvere – dell’equilibrio di un ecosistema, l’offesa alla pubblica incolumità con riferimento alla rilevanza del reato per la sua estensione, i suoi effetti lesivi e il numero di persone offese o esposte al pericolo. Nuovamente, se il disastro ambientale avviene in un’area protetta o vincolata o danneggia specie protette, il reato sarà considerato aggravato. Tale condotta viene punita con la reclusione da cinque a quindici anni.
  • Traffico e abbandono di materiale radioattivo: viene punito con una multa da 10.000 a 50.000 euro e con la reclusione da due a sei anni chiunque abusivamente ceda, acquisti, riceva, trasporti, importi, esporti, procuri ad altri, detenga, trasferisca o abbandoni materiali radioattivo in modo illegale o illegittimo; è previsto un aumento di pena se dal fatto derivi il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, o di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Inoltre, se dal fatto derivi pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.
  • Impedimento del controllo: consiste nell’intralcio, nell’impedimento o nell’elusione delle attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene sul lavoro, così come nell’alterazione artificiosa dello stato dei luoghi. La pena prevista è la reclusione dai sei mesi ai tre anni.
  • Omessa bonifica: punisce chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica, non provveda alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi, con la reclusione da uno a quattro anni e con una multa da 20.000 a 80.000 euro.

Va inoltre precisato che la legge sugli Ecoreati introduce anche una specifica aggravante per le cosiddette “ecomafie”, ossia i reati contro l’ambiente compiuti dalla criminalità organizzata. Per comprendere l’impressionante portata di questi delitti, è possibile prendere visione dell’ultimo report pubblicato da Legambiente, che si riferisce al 2021.

Infine, la Legge n.68 del 22.05.2015 prevede la responsabilità amministrativa dell’ente anche in relazione alla commissione dei delitti contro l’ambiente.

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Il ravvedimento operoso: come viene introdotto dalla Legge n.68 del 22.05.2015

Un altro punto cardine della Legge n.68 del 22.05.2015 è l’intervento in termini di ravvedimento operoso.

Originariamente previsto come causa di non punibilità, grazie alla legge sugli Ecoreati il ravvedimento operoso opera oggi come circostanza attenuante della pena – dalla metà a due terzi – e può essere applicato a chi provvede alla bonifica, messa in sicurezza o ripristino dello stato originario dei luoghi se:

  • l’azione di ripristino, bonifica o messa in sicurezza avviene prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
  • si verifica la collaborazione concreta con le forze di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione dei fatti, nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Il ravvedimento operoso è fondamentale per evitare che l’attività illecita nei confronti dell’ambiente generi conseguenze ancora peggiori.

È interessante notare che, al momento dell’introduzione della Legge n.68 del 22.05.2015, in Italia l’ecoreato più diffuso e contestato era quello di inquinamento ambientale, seguito dal disastro ambientale, dall’impedimento del controllo, dal traffico di materiale radioattivo e dall’omessa bonifica.

Legge sugli Ecoreati: importante, ma con margini di miglioramento

Come accennato in apertura di articolo, la legge sugli Ecoreati è importante se non addirittura rivoluzionaria perché mette in luce la gravità di delitti che, negli ultimi anni, sono diventati una fonte di business centrale per la criminalità organizzata non solo italiana, ma addirittura transnazionale (si stima che il loro valore si attesti, secondo i dati del 2020, sui 10,4 miliardi di euro).

Per comprendere appieno l’utilità delle nuove disposizioni di legge, basti sapere che il rapporto Ecomafia 2019 – ossia a pochi anni dal varo effettivo della Legge n.68 del 22.05.2015  – ne segnalava l’applicazione da parte delle forze di polizia per ben 1.108 volte (una media di tre al giorno!), con una crescita del 129% rispetto all’anno precedente.

Tuttavia, esistono ancora margini di miglioramento.

Secondo quanto pubblicato a fine 2022 da ReteAmbiente – Osservatorio Normativa Ambientale, la Legge n.68 del 22.05.2015 sarebbe adeguata soprattutto secondo una prospettiva di prevenzione generale dei delitti. La sua attuazione si rivelerebbe infatti più efficace con la costruzione di una normativa regolamentare che la completi, con l’aggiornamento organizzativo del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), e con la realizzazione di un’informazione condivisa in materia ambientale tra autorità amministrative, magistratura e polizia giudiziaria, finalizzata a migliorare la formazione sull’argomento.

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