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Diritto, Diritto penale del lavoro19 Marzo 20210 comments 0 Likes

Garanzie e responsabilità penale del preposto nella sicurezza sul lavoro

La normativa sulla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro si pone l’obiettivo di costituire un network di garanti che sappia affrontare in modo puntuale ed efficace le più comuni e frequenti fonti di pericolo alla salute degli operatori.

Nello specifico, ci si trova di fronte a una vera e propria rete di soggetti con funzioni diverse: il datore di lavoro, il delegato, il RSPP, il dirigente, il preposto, il medico competente, il coordinatore per la progettazione e quello per l’esecuzione e via discorrendo, così da realizzare una sorta di complementarità tra le diverse figure, ciascuna con il proprio ambito di competenza e con la propria responsabilità nel caso in cui l’incidente si verificasse.

Proprio in funzione di questa prospettiva, di verifica una “competenza a scalare” tra i tre principali attori della sicurezza sul lavoro, ossia il datore di lavoro (al quale spettano le scelte di fondo del sistema prevenzionistico e che ha quindi responsabilità di eventi infausti causati da carenze di base del sistema di sicurezza dell’azienda), il dirigente (che ha il compito di attuare le direttive del datore di lavoro e che risponde degli effetti di un’inadeguata concretizzazione del sistema di sicurezza dell’impresa) e il preposto che secondo la giurisprudenza di legittimità più recente “è colui che sovraintende alle attività, attua le direttive ricevute controllandone l’esecuzione, sulla base e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico”.

Quest’ultimo è la figura chiamata a sovraintendere l’attività lavorativa, e potrebbe vedersi imputati soltanto gli eventi infausti risultato di violazioni delle regole in atto nell’azienda o, in alternativa, di fattori di pericolo straordinari verificatisi durante la prestazione professionale.

In termini sintetici, si può affermare che il preposto abbia il compito primario di controllare i rischi esecutivi legati all’attività.

 

Gli obblighi del preposto secondo il Decreto Legislativo 81/2008

Secondo l’art. 19 del Decreto Legislativo 81/2008, gli obblighi del preposto sono i seguenti:

  1. Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti.
  2. Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.
  3. Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.
  4. Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.
  5. Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
  6. Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.
  7. Frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

 

Contattaci per maggiori informazioni sulla responsabilità penale del preposto

Contattaci

 

Il “rischio esecutivo” del preposto nell’ambito della sicurezza sul lavoro

Il preposto è responsabile del cosiddetto “rischio esecutivo”, che di fatto si riverbera in un’attività di vigilanza complessa e articolata, sia a carattere passivo che attivo.

Per vigilanza passiva si intende la capacità di questa figura di assicurarsi che gli operatori utilizzino i vari DPI necessari all’attività e osservino le misure di sicurezza previste (ad esempio il divieto di accesso in determinate aree). La vigilanza attiva risiede invece nel compito di comunicare al datore di lavoro qualunque condizione di pericolo si verifichi durante lo svolgimento delle attività. Sarà poi dovere del datore stesso valutare ed eventualmente risolvere la problematica riscontrata dal preposto.

Oltre agli obblighi di vigilanza continuativa, il preposto deve poi rispondere di situazioni di vigilanza occasionale laddove si generino condizioni di “emergenza” o “pericolo grave o immediato” (art. 19 del Decreto Legislativo 81/2008), ossia eventi straordinari che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Essendo proprio il preposto il “garante prossimo” degli operatori, sarà suo il compito di fronteggiare situazioni improvvise e indicare le procedure e misure di emergenza da seguire, di cui l’esempio più evidente è l’immediato abbandono dell’area. Contestualmente, questa figura dovrà di nuovo procedere a informare i datori di lavoro in merito alla presenza del rischio emergenziale.

 

L’obbligo di formazione del preposto e il ruolo giocato nella sua responsabilità

È assolutamente fondamentale evidenziare il ruolo che la formazione del preposto gioca nell’attribuzione di responsabilità che potrebbero derivare da un evento infausto o emergenziale sul luogo di lavoro.

L’ultima lettera dell’art. 19 del Decreto Legislativo 81/2008, relativo agli obblighi del preposto, sottolinea come questi debba “frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37”.

L’articolo 37 prevede, a sua volta, che il datore di lavoro fornisca ai lavoratori una formazione completa ed esaustiva (o, più nello specifico, “sufficiente e adeguata”) relativamente al tema della sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza, nonché a rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

Alla formazione ricevuta dal preposto sarà quindi direttamente collegata la sua responsabilità in caso di incidente sul luogo di lavoro, poiché l’istruzione specifica non soltanto conferisce effettività alla funzione ricoperta dal soggetto, ma delinea anche il perimetro della tipologia di rischio che questi è in grado di riconoscere proprio “sulla base della formazione ricevuta”.

 

Il “preposto di fatto” e la sua posizione di garanzia

Vale infine la pena spendere qualche parola sulla posizione di garanzia del preposto incaricato della sicurezza “di fatto”.

Il “preposto di fatto” è colui che, anche in assenza di incarico ufficiale o nomina, ricopre un ruolo che può essere gerarchicamente ricondotto al preposto (secondo il principio di effettività) e che pertanto si vede ascritte tutte le imputazioni derivanti dalla sua posizione nei confronti degli altri lavoratori.

Un esempio pratico? Il lavoratore che è solito dare direttive o impartire ordini ad altri dipendenti, sulla base di ordini e istruzioni ricevuti da una figura a lui superiore (come il datore di lavoro), e alle cui direttive gli altri operatori sono soliti ubbidire.

Anche per questa particolare figura si prevede una formazione specifica (per un totale di otto ore da aggiornarsi ogni cinque anni) come previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo 81/2008.

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