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by StudioStella
Diritto, Diritto penale d’impresa5 Aprile 20220 comments 0 Likes

Definizione e differenze tra aggiotaggio e insider trading

Alcuni giorni fa abbiamo introdotto l’argomento dell’aggiotaggio, concentrandoci sulla sua definizione e tipologie, per poi illustrare le pene previste per questo tipo di reato.

In questo caso, vedremo invece in modo più dettagliato quali differenze intercorrono tra aggiotaggio e insider trading.

Cos’è l’aggiotaggio

Il termine “aggiotaggio” deriva dalla parola francese “agiotage” e, secondo l’articolo 501 del Codice Penale, che disciplina il c.d. “aggiotaggio comune”,  è un reato configurabile come il “rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio.”

È quindi, essenzialmente, una manipolazione speculativa finalizzata a trarre un vantaggio indebito attraverso l’alterazione dei prezzi di merci o valori immessi sul mercato tramite i cosiddetti “artifizi”, oppure diffondendo notizie false, esagerate o tendenziose.

Si tratta di un reato di pericolo che può generare immensi profitti illeciti – e dunque provocare gravi danni economici agli altri operatori del mercato.

L’articolo 2637 del Codice Civile indica che “chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.”

 

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Cos’è l’insider trading

Chiamato anche “abuso di informazioni privilegiate”, l’insider trading è un reato finanziario senza dubbio affine all’aggiotaggio poiché orientato a modificare i prezzi di mercato in modo scorretto col fine ultimo di ottenere un vantaggio personale.

Tuttavia, diversamente dall’aggiotaggio – che prevede la diffusione di informazioni che possono anche non essere veritiere – nell’insider trading i dati propagati sono sempre reali. In questo caso, il comportamento illecito si verifica perché tali informazioni vengono rese note prima della loro comunicazione ufficiale, così da agevolare e avvantaggiare soltanto chi ne viene a conoscenza.

L’insider trading è approfondito nel decreto legislativo n.58 del 24 febbraio 1998, all’articolo 180. L’articolo 184 del Testo Unico delle disposizioni in materia e di intermediazione finanziaria (TUF), stabilisce inoltre quanto segue in merito all’abuso di informazioni privilegiate:

“È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

  1. a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
  2. b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;
  3. c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).”

Quali sono quindi le differenze tra aggiotaggio e insider trading?

Evidenziare in dettaglio le principali caratteristiche di aggiotaggio e insider trading permette di comprenderne le principali differenze già a colpo d’occhio.

Se, da un lato, entrambe queste fattispecie di reato si riferiscono all’ambito finanziario, nel caso dell’aggiotaggio ci troveremo di fronte a espedienti illeciti finalizzati all’alterazione del prezzo degli strumenti finanziari sul mercato (sia attraverso la cosiddetta information-based manipulation, ossia la diffusione di notizie che possono anche essere non aderenti alla realtà, sia con la market-based manipulation, ovvero la simulazione di operazioni), mentre l’insider trading prevede che un soggetto che opera nel mercato finanziario si avvalga o metta a disposizione di altri informazioni privilegiate a fini speculativi.

È quindi opportuno sottolineare il distinguo nella gestione delle informazioni, pure presente in entrambi questi reati: nell’insider trading esse sono veritiere, ma ottenute attraverso canali di accesso illeciti o preferenziali e indisponibili per altri operatori; nell’aggiotaggio i dati possono invece essere del tutto privi di fondamento e resi pubblici esclusivamente per fini speculativi.

Inoltre, è bene evidenziare che il responsabile di aggiotaggio manipola e manifesta in modo evidente la propria presenza sul mercato, diversamente dall’insider che preferisce invece rimanere – per ovvie ragioni – occultato.

Desideri ricevere consulenza specializzata su queste fattispecie di reati finanziari? Gli esperti di Studio Legale Stella possono offrirti supporto: non esitare a contattarci.

 

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