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by layer22
Diritto6 Luglio 20210 comments 0 Likes

Il D.lgs. n. 231/2001 compie vent’anni: ecco perché è così importante

Compie vent’anni il D.lgs. n. 231/2001, che ha introdotto la “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridiche, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”.

Si tratta di un anniversario importante perché, di fatto, tale normativa ha permesso che il nostro sistema giuridico superasse definitivamente il principio del “societas delinquere non potest”, ossia che “una società non possa delinquere”.

Sebbene il D.lgs. n. 231/2001 fosse inizialmente applicato solamente ad alcuni delitti dolosi, nel corso del tempo il legislatore ne ha ampliato il raggio d’azione includendo al suo interno anche ulteriori “reati presupposto”, ossia le fattispecie di reato che possono causare una responsabilità da parte dell’ente. Ad oggi, tale particolare categoria comprende circa cinquecento fattispecie di reato tra loro eterogenee, quali ad esempio i reati contro la Pubblica Amministrazione (che furono i primi a essere introdotti), quelli societari e ambientali, i reati a tutela degli infortuni sul lavoro, quelli informatici e, più recentemente, i reati tributari.

In termini pratici, l’estensione degli ambiti di applicazione del D.lgs. n. 231/2001 ha sensibilizzato le aziende – in particolar modo quelle di dimensioni medio-grandi – a implementare efficienti sistemi di compliance interna risultato dell’adozione di specifici Modelli Organizzativi. Questi ultimi devono naturalmente essere aggiornati costantemente, mentre la nomina dell’Organismo di Vigilanza garantisce la verifica dell’effettiva applicazione da parte dei destinatari del modello così come la sua adeguatezza e reale efficacia.

I Modelli Organizzativi: uno strumento efficace per evitare le responsabilità da reato ex D.lgs. n. 231/2001

Le aziende che adottano i Modelli Organizzativi di fatto hanno a disposizione un importante strumento per evitare la responsabilità da reato ex D.lgs. n. 231/2001. A dimostrazione di questa tesi vi sono diversi casi affrontati dalla giurisprudenza che si sono conclusi con l’assoluzione dell’ente proprio in virtù dell’idoneità del suo Modello Organizzativo – un tema di cui parleremo in modo più dettagliato nei nostri prossimi articoli.

In questo senso, è anche importante segnalare che sono recentemente state pubblicate le linee guida aggiornate di Confindustria relativamente alla costruzione dei Modelli Organizzativi con l’augurio che possano “ispirare le imprese nella costruzione del proprio modello e che, d’altra parte, la giurisprudenza valorizzi gli sforzi organizzativi sostenuti dalle imprese per allinearsi alle prescrizioni del decreto 231.”

A occuparsi attivamente dell’applicazione del D.lgs. n. 231/2001 vi è il già citato Organismo di Vigilanza, del quale ormai sempre più aziende di medio-grandi dimensioni si dotano nell’ottica della crescente attenzione mostrata dalla giurisprudenza in relazione alla sua centralità nei sistemi di controllo interni.

Più specificamente, l’Organismo di Vigilanza riceve i cosiddetti “flussi informativi” da parte delle diverse funzioni societarie trasformandosi poi nel mittente dei report (le “relazioni”) inviati ai vertici aziendali, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. Ha quindi il ruolo di fornire a questi organi una rappresentazione sempre aggiornata dello stato di salute del sistema di controlli aziendali.

Sul punto vale la pena segnalare una recente sentenza del Tribunale di Milano sulla ben nota vicenda del Monte dei Paschi di Siena, che ha visto la condanna dell’istituto bancario al pagamento di una pena pecuniaria di 800 mila euro per i reati di false comunicazioni sociali e aggiotaggio a opera degli imputati, Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato/Direttore Generale.

Il Tribunale si è espresso in modo molto chiaro rispetto alla responsabilità dell’ente, spiegando che, nel periodo di interesse, “l’Organismo di Vigilanza, pur munito di penetranti poteri di iniziativa e controllo, […] ha sostanzialmente omesso i dovuti accertamenti (funzionali alla prevenzione dei reati, indisturbatamente reiterati), nonostante la rilevanza del tema contabile, già colto nelle ispezioni di Banca d’Italia (di cui l’OdV era a conoscenza) e persino assurto a contestazione giudiziaria, con l’incolpazione nei confronti di BMPS […].”

E ancora: “L’Organismo di vigilanza ha assistito inerte agli accadimenti, limitandosi a insignificanti prese d’atto, nella vorticosa spirale degli eventi (dalle allarmanti notizie di stampa sino alla débâcle giudiziaria) che un più accorto esercizio delle funzioni di controllo avrebbe certamente scongiurato. Così, purtroppo, non è stato e non resta che rilevare l’omessa (o almeno insufficiente) vigilanza da parte dell’organismo, che fonda la colpa di organizzazione di cui all’art. 6, d.lgs. n. 231/01.”

Confermando così, una volta di più, la centralità dell’Organismo di vigilanza nel monitorare e verificare l’adeguatezza ed efficacia del sistema di compliance aziendale.

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