Secondo la legislazione italiana, tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo di assicurare i loro lavoratori contro incidenti, infortuni sul lavoro e malattie professionali che potrebbero essere contratte durante lo svolgimento dell’attività professionale.
Più specificamente, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) si prende carico di coprire qualunque infortunio che:
- Sia avvenuto per causa violenta, ossia generato da aggressioni che dall’esterno danneggino l’integrità psicofisica del lavoratore. Tale categoria interessa tipicamente gli infortuni causati da macchinari, attrezzature o sostanze tossiche e nocive.
- Sia avvenuto in occasione del lavoro, ossia derivi dalla sussistenza di un rapporto di causa-effetto tra l’attività lavorativa e l’infortunio che interessa il lavoratore.
- Abbia come conseguenza il decesso, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea del lavoratore per tre giorni, escluso il giorno dell’infortunio.
Si sottolinea che, laddove si verifichi un infortunio con un macchinario e tale infortunio non sia guaribile entro i tre giorni dall’evento, il datore di lavoro dovrà obbligatoriamente inoltrare all’INAIL la denuncia/comunicazione dell’infortunio in massimo due giorni dalla ricezione del certificato medico (art. 53 D.P.R. 1124/1965). Tale segnalazione dovrà invece avvenire entro ventiquattr’ore dall’evento laddove l’infortunio generasse la morte del lavoratore.
Prima di entrare più specificamente nel merito delle azioni che il datore di lavoro deve compiere in caso di infortunio sul lavoro di uno dei suoi operatori, ripassiamo però la definizione di questo specifico evento.
Che cos’è l’infortunio sul lavoro?
Sebbene non esista una vera e propria definizione normativa dell’infortunio sul lavoro, è possibile fare riferimento al Testo Unico (T.U.) delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria (d.p.r. 30 giugno 1965 n.1124) poi modificato dal D.lgs n. 38/2000.
Dal T.U. si evidenzia che “L’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.”
Come è facile comprendere, bisognerà dunque intendere l’infortunio sul lavoro come qualunque evento nefasto che generi un danno all’integrità psicofisica di un operatore nel corso del normale svolgimento dell’attività lavorativa.
Elementi imprescindibili dell’infortunio sul lavoro saranno quindi l’evento nefasto, il trauma fisico per il lavoratore, l’occasione del lavoro e la causa violenta.
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Cosa deve fare il datore di lavoro in caso di infortunio di un dipendente
Laddove un dipendente subisca un infortunio sul lavoro, il datore di lavoro è soggetto a specifici obblighi.
Nel momento in cui apprende dell’evento nefasto, questa figura dovrà come già accennato avvertire l’INAIL mediante apposita denuncia o comunicazione, così come imposto dall’art.53 del Testo Unico delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria (oltre che da quanto disposto, circa la comunicazione, dall’art. 18, co. 1, lett. R, d.lgs n. 81 del 2008 in materia di sicurezza sul lavoro).
Tale norma sottolinea che l’obbligo ricade sempre sul datore di lavoro, “indipendentemente da ogni valutazione rispetto alla ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità”.
La denuncia di infortunio sarà diversa a seconda dell’entità dell’infortunio e della prognosi del lavoratore vittima dell’evento nefasto.
In questo senso, il datore di lavoro dovrà procedere come segue:
- Potrà limitarsi alla sola comunicazione di infortunio se l’evento ha procurato una prognosi da cui deriva l’impossibilità del lavoratore a svolgere la propria attività lavorativa per almeno un giorno (successivo a quello dell’infortunio) o prolungata fino a tre giorni. L’obbligo di comunicazione (come disposto dall’art. 18, co. 1, lett. r) avrà in questo caso esclusivamente finalità informative e statistiche per il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp), ed è da considerarsi in vigore ogni volta che si verifica un infortunio. La sola comunicazione di infortunio andrà presentata entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.
- Dovrà invece effettuare la denuncia d’infortunio quando il lavoratore è soggetto a una prognosi è superiore ai tre giorni (oltre a quello dell’evento). A differenza della semplice comunicazione, la denuncia sarà in questo caso essenziale perché la tutela assicurativa possa operare e perché l’INAIL possa indennizzare l’infortunio. Contestualmente, la denuncia assolverà anche l’obbligo di comunicazione del punto precedente. La denuncia dovrà avvenire entro 48 ore se la prognosi è superiore a tre giorni oltre a quello dell’evento, oppure entro 24 ore dall’evento se l’infortunio sul lavoro abbia causato morte o pericolo di morte per l’operatore.
Ricordiamo anche la denuncia dovrà essere effettuata dal datore di lavoro per via telematica attraverso la compilazione del modello 4 bis R.A. presente sul portale web dell’INAIL. È in questo senso opportuno specificare che, qualora il datore di lavoro non denunci l’infortunio o lo comunichi in ritardo, il legislatore potrà comminare sanzioni, come previsto dall’articolo 53 del T.U. e dell’art. 18, co.1, lett. r), del d.lgs.81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le deleghe di funzioni nell’ambito della sicurezza del lavoro
L’articolo 16 del Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro indica che il datore di lavoro potrà delegare alcune delle proprie funzioni secondo specifici limiti e condizioni:
- Che esse risultino da atto scritto recante data certa
- Che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
- Che esse attribuiscano al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
- Che esse attribuiscano al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate
- Che la delega sia accettata dal delegato per iscritto
È tuttavia importante tenere a mente che il datore di lavoro non potrà delegare le attività di valutazione dei rischi con conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 né la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
A tali obblighi il datore dovrà quindi adempiere direttamente.
Come accennato, la delega delle funzioni dovrà inoltre essere redatta nel pieno rispetto dei principi normativi sanciti dall’articolo 16, quali ad esempio la forma scritta, la data certa e l’autonomia di spesa. Quest’ultima si riferisce al fatto che il delegato definito dal datore di lavoro potrà gestire autonomamente le risorse economiche necessarie a espletare in modo adeguato i compiti di cui è stato incaricato.
In definitiva, la delega di funzioni nell’ambito della sicurezza del lavoro dovrà rispettare specifici requisiti per essere efficace:
- Dovrà essere formale, diretta, chiara, dettagliata nella sostanza e pubblicizzata in modo tale da essere recepita in modo non equivocabile dai lavoratori.
- Dovrà essere esplicitamente accettata dal delegato incaricato, in forma scritta e su documentazione che riporti data certa.
- Il delegato in questione dovrà possedere i requisiti professionali e l’esperienza necessari a svolgere al meglio le funzioni richieste dal datore di lavoro.
Il grande vantaggio delle deleghe di funzioni nell’ambito della sicurezza del lavoro è quello di rendere più semplice ed efficace l’operato aziendale. Non va dunque mai intesa come uno scarico di responsabilità ma, al contrario, come un rapporto di collaborazione e interazione virtuoso finalizzato a incrementare la sicurezza sui luoghi di lavoro.
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