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by StudioStella
Diritto, Diritto penale d’impresa, Diritto penale del diritto d’autore, Diritto penale del lavoro, Diritto penale dell’ambiente, Diritto penale fallimentare, Diritto penale tributario3 Novembre 20220 comments 0 Likes

I soggetti nel processo penale: il ruolo della parte civile

Il processo penale è un giudizio che si svolge di fronte a un giudice e si conclude sempre con una sentenza.

Nel processo penale sono presenti diversi soggetti: il Pubblico Ministero che rappresenta l’Accusa, l’imputato ed eventualmente la parte civile, entrambi assistiti dai propri difensori.

Di quest’ultima parte processuale ci occuperemo nel prosieguo, spiegando chi sia e l’importanza del suo ruolo all’interno del processo.

Nell’infografica scaricabile a corredo di questo articolo è inoltre possibile scoprire, in un formato chiaro e semplice, qualcosa in più anche sulle altre parti coinvolte nel processo penale.

Chi è la parte civile in un processo penale

La parte civile è definibile come la figura che è stata danneggiata dal reato e che sceglie di esercitare nel processo penale un’azione civile al fine di ottenere il risarcimento del danno.

Di questa parte processuale si parla all’articolo 74 del Codice di Procedura Penale: “L’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all’articolo 185 del Codice Penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell’imputato e del responsabile civile”.

Precisiamo che l’azione civile non è obbligatoria ma facoltativa e sempre soggetta alla volontà del soggetto danneggiato dal reato: questo significa che nel corso del processo penale la parte civile può revocare la costituzione della parte civile in qualunque momento senza che questa azione infici il processo stesso o il suo esito.

In sintesi, il processo penale si svolge, continua e si conclude a prescindere dalla costituzione di una o più parti civili.

Quali sono i danni risarcibili?

La parte civile può richiedere il risarcimento di un danno patrimoniale o non patrimoniale.

Nel primo caso, ci si riferisce alla lesione al patrimonio del soggetto come conseguenza del reato, e la determinazione del danno patrimoniale dovrà sempre tenere conto sia della perdita economica (danno emergente) che del mancato guadagno (lucro cessante) che il danneggiato ha subito.

Nel secondo caso, quello del danno non patrimoniale, si fa invece riferimento alla lesione di interessi giuridicamente rilevanti a seguito del reato. Chiaramente, anche tale danno verrà risarcito economicamente e  – in questo caso – sarà tuttavia la traduzione monetaria di un pregiudizio relativo a un bene di natura non economica.

Tra i danni non patrimoniali rientrano quello biologico, quello morale e quello parentale, che possono essere descritti come segue:

  • Il danno biologico comporta la compromissione dell’integrità psicofisica del danneggiato.
  • Il danno morale è una conseguenza a livello emotivo per il danneggiato.
  • Il danno parentale è considerato come la lesione all’integrità del diritto di famiglia, e fa riferimento esclusivamente ai reati di omicidio.

Chi può costituirsi parte civile in un processo penale?

In un processo penale può costituirsi parte civile non solo il danneggiato, ma anche – laddove questo soggetto fosse ad esempio deceduto a seguito del reato – i suoi successori universali.

La parte civile può inoltre essere sia una persona fisica che un ente collettivo e privo di personalità giuridica.

Scarica l’infografica “Le parti coinvolte nel processo penale”

Come si diventa parte civile in un processo penale?

Il ruolo della parte civile in un processo penale prende forma con la cosiddetta “costituzione di parte civile”. Quest’ultima può essere definita come l’istituto giuridico attraverso il quale il soggetto danneggiato a seguito di un reato sceglie di esercitare un’azione civile nel processo penale al fine di ottenere un risarcimento per il danno subito.

Ai sensi dell’art. 76 del Codice di Procedura Penale si indica in tal senso che “l’azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.” 

La costituzione di parte civile deve rispettare tempistiche precise, definite dall’articolo 79 del Codice di Procedura Penale e caratterizzabili, rispettivamente, come termine iniziale e finale:

  • Come termine iniziale: nell’udienza preliminare o prima di essa, se il Pubblico Ministero ha già esercitato l’azione penale richiedendo il rinvio a giudizio dell’imputato.
  • Come termine finale: inteso come momento successivo all’udienza preliminare, ma comunque non oltre la fase degli atti introduttivi del dibattimento, nel corso della quale il giudice verificherà la corretta costituzione delle parti.

È importante inoltre ricordare che, per essere ammissibile, la dichiarazione di costituzione di parte civile dovrà sempre contenere i seguenti dati:

  • Generalità della persona fisica o la denominazione dell’associazione o dell’ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante.
  • Generalità dell’imputato verso cui viene esercitata l’azione civile o, in alternativa, indicazioni personali che ne permettano l’identificazione.
  • Nome e cognome del difensore dell’imputato e l’indicazione della procura.
  • Le ragioni che giustificano la domanda.
  • La sottoscrizione dell’avvocato difensore.

Per quanto riguarda i presupposti necessari alla costituzione della parte civile, essi sono essenzialmente due:

  • Il diritto al risarcimento e/o alla restituzione della cosa dovuta: si tratta di un diritto di natura sostanziale, originario oppure derivato per successione a titolo universale.
  • La capacità di stare in giudizio: significa che i soggetti che non dispongono della parziale o totale capacità di agire non potranno prendere parte al dibattimento, e che la loro incapacità processuale (completa o incompleta) dovrà essere sostituita con quella di chi li assiste o li rappresenta. È il caso, come già accennato, di soggetti minori, inabilitati o interdetti.

Scarica l’infografica “Le parti coinvolte nel processo penale”

Esclusione e revoca della parte civile: quando possono verificarsi?

Per concludere, è fondamentale tenere a mente che la parte civile può anche essere esclusa dal giudizio, secondo quanto previsto dagli articoli 80, 81 e 82 del Codice di Procedura Penale.

L’esclusione della parte civile dal processo penale può avvenire in due modalità: su richiesta e d’ufficio.

Nel primo caso, la richiesta deve essere proposta dall’imputato, dal responsabile civile o dal Pubblico Ministero, secondo quanto indicato nell’articolo 80.

Più specificamente, la richiesta di esclusione può avvenire “a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare o nel dibattimento”.

L’esclusione della parte civile può avvenire anche d’ufficio, con ordinanza del giudice, finché non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado qualora non sussistano i requisiti per la costituzione.

Per quanto riguarda infine la revoca della costituzione di parte civile, il primo comma dell’articolo 82 del Codice di Procedura Penale stabilisce che può intervenire “in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti”.

Tale revoca può avvenire sia in forma espressa che in forma tacita, qualora la parte civile non presenti le conclusioni a norma dell’art. 523 c.p.p. ovvero se l’azione venga promossa di fronte al giudice civile.

Scarica l’infografica

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