Regolato dalle norme del Codice di procedura penale, il processo penale si compone di diverse fasi e vede il coinvolgimento di diversi soggetti, così come approfondito nel nostro precedente articolo.
Tutte le fasi processuali – dall’iscrizione della notizia di reato alle indagini preliminari, fino alla richiesta di archiviazione o rinvio a giudizio, all’udienza preliminare, al dibattimento e all’emissione della sentenza – sono finalizzate a verificare la commissione di un reato e, di riflesso, anche la punibilità eventuale del soggetto accusato.
Tuttavia, la verifica della sussistenza di un determinato fatto come reato si snoda attraverso una serie di “step”: quello su cui ci concentreremo oggi è il giudizio di appello, che assieme alla revisione e al ricorso in Cassazione rappresenta una forma di impugnazione contro le sentenze.
Che cos’è il giudizio di appello
Conosciuto come secondo grado di giudizio, l’appello è un mezzo di impugnazione della sentenza di primo grado di un processo penale, ed è disciplinato nel titolo II del Libro IX del Codice di procedura penale, dall’articolo 593 al 605.
Il giudizio d’appello si caratterizza inoltre per alcune peculiarità:
- È ordinario, ossia proponibile soltanto come impugnazione di una sentenza non definitiva.
- È di merito, perché finalizzato a rivalutare i fatti oggetto della controversia.
- È a critica libera, perché il Legislatore non ne precisa i motivi proponibili.
- È parzialmente devolutivo, perché assegna al giudice di secondo grado una cognizione circoscritta ai capi e ai punti investiti dai motivi.
L’appello può inoltre consistere in una conferma o riforma della sentenza impugnata, mentre più raro sarà il suo annullamento – in particolar modo totale.
A decidere in Appello possono essere deputate diverse figure: il Tribunale Monocratico, composto da un solo giudice, per quanto riguarda le sentenze emesse dal Giudice di Pace; la Corte di Appello, ossia un collegio formato da tre giudici che decide in secondo grado sulle sentenze emesse dai tribunali monocratico e collegiale e dal GUP (Giudice dell’Udienza Preliminare); la Corte di Assise di Appello, cui spetta il compito di decidere in secondo grado sulle sentenze emesse dalla Corte di Assise e del GUP se relative a reati di competenza di queste figure; e la Corte di Appello Sezione Minori relativamente alle sentenze emesse dal Tribunale per i minorenni.